Cass. civ. n. 5405 del 15 ottobre 1981
Testo massima n. 1
L'onere della specificazione delle prove sulle quali si fonda l'impugnazione per revocazione, al fine dell'ammissibilità dell'impugnazione medesima a norma dell'art. 398 secondo comma c.p.c., non trova deroga per il caso in cui si tratti di prove già acquisite al processo e non abbisognanti di ulteriore attività istruttoria.