Cass. civ. n. 3659 del 6 giugno 1981
Testo massima n. 1
Le disposizioni sulle distanze dettate dall'art. 889 cod. civ. non possono trovare applicazione risultando incompatibili con la disciplina condominiale nel caso di installazioni di tubi nei solai che separano i piani di un edificio condominiale, le quali si configurano come uso della cosa comune, regolato dalle norme dell'art. 1102 cod. civ., e sono perciò consentite ove non pregiudichino l'uguale godimento altrui della cosa comune e non concretino una particolare situazione di danno o di pericolo.