Cass. civ. n. 2180 del 13 aprile 1981

Testo massima n. 1


Al fine di negare la validità della notificazione a persona giuridica, eseguita con consegna di copia dell'atto a mani di soggetto rinvenuto presso la sede di detta destinataria e qualificatosi come «impiegato» della medesima, non è sufficiente la prova della inesistenza di un rapporto di dipendenza con detto consegnatario, ma occorre altresì dedurre e dimostrare la mancanza di altri rapporti giuridici idonei a conferire al consegnatario stesso la qualità di «addetto alla sede», secondo la previsione dell'art. 145 c.p.c.

Ogni caso ha la sua soluzione su misura.

Siamo il tuo partner nel momento del bisogno.

CHAT ON LINE