Cass. civ. n. 2180 del 13 aprile 1981

Testo massima n. 1


Al fine di negare la validità della notificazione a persona giuridica, eseguita con consegna di copia dell'atto a mani di soggetto rinvenuto presso la sede di detta destinataria e qualificatosi come «impiegato» della medesima, non è sufficiente la prova della inesistenza di un rapporto di dipendenza con detto consegnatario, ma occorre altresì dedurre e dimostrare la mancanza di altri rapporti giuridici idonei a conferire al consegnatario stesso la qualità di «addetto alla sede», secondo la previsione dell'art. 145 c.p.c.

Normativa correlata