14 Mag Cassazione civile Sez. I sentenza n. 260 del 20 gennaio 1978
Testo massima n. 1
Nel caso di più negozi strutturalmente distinti ma funzionalmente collegati, si è in presenza di un contratto o, più genericamente, di un rapporto unico, quando gli strumenti tecnici negoziali prescelti dagli originari contraenti per disciplinare i loro interessi li abbiano ad unici soggetti. Per contro, ove nella vicenda negoziale intervengano altri soggetti, come parti di ulteriori negozi, retti da una loro autonoma causa, si è in presenza di contratti oggettivamente e soggettivamente differenziati, di tal che, se può configurarsi un loro collegamento genetico o funzionale al fine di stabilire se e come gli effetti dell’uno influenzino quelli dell’altro, ognuno di tali contratti, facente capo a persone diverse è dotato di una disciplina sua propria, costituisce una insopprimibile entità giuridica, che non può essere esclusa od ignorata senza sopprimere un prodotto dell’autonomia contrattuale e neppure assorbita nello scopo pratico degli originari contraenti senza dar luogo ad una riduttiva operazione deformante.
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Testo massima n. 2
Non è configurabile un contratto a favore di terzi nel caso, in cui l’avente diritto alla prestazione non sia rimasto estraneo al contratto da altri stipulato in suo favore, bensì sia parte stipulante del contratto fonte del suo diritto nei confronti dell’obbligato promittente.
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