Cass. civ. n. 4899 del 30 luglio 1980
Testo massima n. 1
La vendita forzata costituisce un'autonoma fattispecie complessa che si riporta allo schema dei trasferimenti coattivi che si completa e si perfeziona col provvedimento giudiziale di assegnazione. Pertanto, l'acquisto dell'immobile espropriato da parte dell'aggiudicatario non rientra nello schema degli acquisti derivativi e l'aggiudicatario non può considerarsi avente causa dal debitore espropriato.
Testo massima n. 2
Il custode dell'immobile pignorato, anche se ne è proprietario, non può, neppure con l'autorizzazione del giudice dell'esecuzione, stipulare un contratto di colonia parziaria in ordine all'immobile in quanto tale contratto non è assimilabile a quello di locazione. Pertanto, la stipulazione di un contratto di colonia parziaria non è opponibile ai creditori, ne all'aggiudicatario dell'immobile stesso.