Cass. civ. n. 940 del 12 febbraio 1979

Testo massima n. 1


Il giudizio di revocazione si cristallizza nell'ambito della relativa richiesta specifica, poiché, a norma dell'art. 398 c.p.c., la citazione introduttiva del giudizio deve indicare, a pena di inammissibilità, il motivo che la sorregge e le prove relative alla dimostrazione dei fatti. Conseguentemente, il ricorso per cassazione contro la sentenza resa in sede di revocazione non può contenere prospettazioni che stravolgono l'originario ambito della controversia, o implichino l'espletamento di nuove indagini, neppure se presentato come denuncia di un asserito vizio di motivazione.

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