Cass. civ. n. 5852 del 12 novembre 1979

Testo massima n. 1


Poiché la revocazione è un'impugnazione prevista per i soli motivi tassativamente indicati nell'art. 395 c.p.c., la parte contro la quale detta impugnazione è proposta non può sollevare nel giudizio di revocazione una questione già dedotta nel precedente giudizio (svoltosi in unico grado o anche in appello), sulla quale vi sia stata una decisione a lei sfavorevole o un'omessa pronunzia, in quanto in tali ipotesi l'unico rimedio ad essa consentito è il ricorso per cassazione, mediante il quale è possibile denunziare, nel primo caso, un errore di diritto o il vizio di motivazione, e, nel secondo caso, il vizio di omessa pronunzia.

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