Cass. civ. n. 3918 del 9 luglio 1979
Testo massima n. 1
Al fine della proponibilità dell'impugnazione per revocazione, il riconoscimento della falsità della prova, che l'art. 395 n. 2 c.p.c. equipara alla dichiarazione giudiziale della falsità medesima, è quello proveniente dalla parte che ha utilizzato la prova a proprio favore, e non anche, pertanto, quello proveniente dal suo autore, rimasto estraneo al processo, ancorché interessato al contenuto della prova stessa.