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Cassazione civile Sez. III sentenza n. 13399 del 22 giugno 2005

Cassazione civile Sez. III sentenza n. 13399 del 22 giugno 2005

Testo massima n. 1

Il contratto misto, costituito da elementi di tipi contrattuali diversi, non solo è unico, ma ha causa unica ed inscindibile, nella quale si combinano gli elementi dei diversi tipi che lo costituiscono; il contratto deve essere assoggettato alla disciplina unitaria del contratto prevalente [ e la prevalenza si determina in base ad indici economici od anche di tipo diverso, come la «forza» del tipo o l’interesse che ha mosso le parti ], salvo che gli elementi del contratto non prevalente, regolabili con norme proprie, non siano incompatibili con quelli del contratto prevalente, dovendosi in tal caso procedere, nel rispetto dell’autonomia contrattuale [ art. 1322 c.c. ], al criterio della integrazione delle discipline relative alle diverse cause negoziali che si combinano nel negozio misto.

Testo massima n. 2

In tema di interpretazione del contratto, il procedimento di qualificazione giuridica consta di due fasi: la prima — consistente nella ricerca e nella individuazione della comune volontà dei contraenti è un tipico accertamento di fatto riservato al giudice di merito, sindacabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione in relazione ai canoni di ermeneutica contrattuale di cui agli artt. 1362 e seguenti c.c.; la seconda è quella della qualificazione che procede secondo il modello della sussunzione, cioè del confronto tra fattispecie contrattuale concreta e tipo astrattamente definito dalla norma per verificare se la prima corrisponde al secondo. Questa seconda fase comporta applicazione di norme giuridiche ed il giudice non è vincolato dal nomen juris adoperato dalle parti, ma può correggere la loro autoqualificazione quando riscontri che non corrisponde alla sostanza del contratto come da esse voluto. La ricostruzione data dal giudice di merito è incensurabile in sede di legittimità allorquando si risolva nella richiesta di una nuova valutazione dell’attività negoziale oppure nella contrapposizione di un’interpretazione della medesima a quella del giudice di merito. [ Nella specie la S.C. ha ritenuto che la sentenza impugnata avesse correttamente qualificato l’operazione contrattuale portata a termine dalle parti come contratto preliminare di vendita per se o persona da nominare e subentro nel suddetto preliminare, con esclusione di attività di mediazione tra gli stessi contraenti in relazione al medesimo affare ].

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