Cass. civ. n. 1241 del 13 marzo 1978
Testo massima n. 1
Quando la condanna per il reato di falso giuramento non può essere pronunciata perché il reato è estinto, il giudice civile, ai sensi della seconda parte del secondo comma dell’art. 2738 c.c., può accertare, al limitato fine del risarcimento del danno, la sussistenza degli elementi oggettivo e soggettivo del reato, avvalendosi altresì delle prove eventualmente già raccolte, con le garanzie di legge, nel procedimento penale; la relativa valutazione, se sorretta da motivazione immune da vizi logici e giuridici, è incensurabile in sede di legittimità.