Cass. civ. n. 4414 del 15 ottobre 1977
Testo massima n. 1
La facoltà del condomino di richiedere la vendita all'asta del suolo e dei materiali dell'edificio condominiale, attribuita nel caso di perimento dell'edificio in conseguenza di eventi accidentali estranei alla volontà dei proprietari del bene, non compete nelle ipotesi di demolizione dell'edificio liberamente voluta da tutti i condomini, soprattutto quando a determinare la demolizione sia stata la concorde decisione di ricostruire l'edificio. Nel conflitto tra il condomino che vuole ricostruire l'edificio condominiale demolito e il condomino che vi si oppone prevale la volontà del primo, in applicazione estensiva dell'ultimo comma dell'art. 1128 c.c., secondo il quale il condomino che non intende partecipare alla ricostruzione è tenuto a cedere agli altri condomini i suoi diritti anche sulle parti di sua esclusiva proprietà.
Testo massima n. 2
Non ha carattere dispositivo di diritti reali immobiliari — e, perciò, non deve essere fatto necessariamente per iscritto — il negozio col quale i condomini di un edificio si limitano ad obbligarsi a demolire e ricostruire lo stabile senza pattuire anche diminuzioni delle rispettive proprietà esclusive o delle quote delle parti comuni, nel costruendo edificio, ovvero la costituzione di servitù o di pesi di altro genere.