14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 7557 del 1 aprile 2011
Testo massima n. 1
In un contratto atipico avente ad oggetto il trasferimento della disponibilità di un’area per la sua destinazione a discarica di rifiuti – al quale va applicata, in via analogica, la disciplina del contratto di locazione – in difetto di un’espressa previsione contrattuale che stabilisca diversamente, sussiste l’obbligo a carico del concessionario o conduttore, alla scadenza del termine, di riconsegnare il bene, sia pure nelle condizioni ordinariamente conseguenti all’uso stabilito; pertanto, ove non dimostri che i pattuiti lavori di bonifica dell’area non possono essere svolti senza conservare la disponibilità del bene, il concessionario o conduttore deve ritenersi responsabile del ritardo nella consegna del bene stesso, ai sensi dell’art. 1591 del codice civile.
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