Cass. civ. n. 307 del 30 gennaio 1976

Testo massima n. 1


L'obbligo della restituzione del pegno (regolare od irregolare) sorge per il soggetto ricevente, con l'estinzione dell'obbligazione garantita dal pegno stesso, e tale estinzione, pertanto, deve essere provata da chi agisce per la restituzione.