Cass. civ. n. 4018 del 2 maggio 1996

Testo massima n. 1


Il giudice al quale sia stata richiesta la condanna di più convenuti, pro quota, al pagamento di una obbligazione solidale non può, per le combinate norme di diritto sostanziale e processuale dettate rispettivamente dall'art. 1311 codice civile e 112 codice di procedura civile, pronunciare condanna dei convenuti medesimi in solido e per l'intero.

Normativa correlata