Cass. civ. n. 1220 del 7 maggio 1973

Testo massima n. 1


La notificazione dell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo va effettuata all'opposto personalmente in uno dei luoghi indicati nell'art. 638 c.p.c., non essendo applicabile in tale fattispecie l'art. 170 c.p.c., che presuppone un giudizio in corso e l'avvenuta costituzione delle parti.