Cass. civ. n. 333 del 8 febbraio 1972
Testo massima n. 1
Nell'espropriazione presso terzi è dalla data della notificazione dell'atto, previsto dall'art. 543 c.p.c., che il pignoramento comincia ad esplicare i suoi effetti, tra i quali va ricompreso riguardo al terzo pignorato l'inopponibilità rispetto al creditore pignorante di qualsiasi fattispecie estintiva sopravvenuta.