Avvocato.it

Cassazione civile Sez. III sentenza n. 1934 del 5 marzo 1997

Cassazione civile Sez. III sentenza n. 1934 del 5 marzo 1997

Testo massima n. 1

Il creditore che rinunzia alla solidarietà a favore di uno dei debitori, conserva l’azione in solido contro gli altri, dai quali può pretendere il pagamento dell’intero debito; la presunzione di rinunzia alla solidarietà di cui all’art. 1311 comma primo c.c., pertanto, opera solo nei confronti del debitore cui sia stata rilasciata quietanza per la parte di lui senza alcuna riserva.

[adrotate group=”9″]

Se la soluzione non è qui, contattaci

Non esitare, siamo a tua disposizione

Email

Esponi il tuo caso allegando, se del caso, anche dei documenti

Telefono

Una rapida connessione con gli avvocati del nostro team

Chat

On line ora! Al passo con i tempi per soddisfare le tue esigenze