Cass. civ. n. 1934 del 5 marzo 1997
Testo massima n. 1
Il creditore che rinunzia alla solidarietà a favore di uno dei debitori, conserva l'azione in solido contro gli altri, dai quali può pretendere il pagamento dell'intero debito; la presunzione di rinunzia alla solidarietà di cui all'art. 1311 comma primo c.c., pertanto, opera solo nei confronti del debitore cui sia stata rilasciata quietanza per la parte di lui senza alcuna riserva.