Cass. civ. n. 16125 del 14 luglio 2006
Testo massima n. 1
In tema di solidarietà passiva, qualora il creditore agisca, ai sensi dell'art. 1292 c.c., contro uno qualsiasi dei condebitori solidali, esercita un suo preciso diritto che, però, non può comportare automatica rinuncia del credito nei confronti dell'altro o degli altri condebitori solidali, poiché, diversamente, si contraddirebbe la stessa facoltà di scelta che la citata norma riconosce al creditore ed il diritto del debitore solidale escusso di rivalersi nei riguardi dei suoi condebitori solidali per le quote di rispettiva responsabilità. Tale conclusione si impone anche se l'azione sia stata esercitata nei confronti di uno soltanto dei condebitori solidali a causa della convinzione che questo, e non altri, sia il debitore, dato che la volontà di remissione presuppone anche, e in primo luogo, la consapevolezza, nel creditore, dell'esistenza del debito, non potendo certo configurarsi la remissione di un debito che lo stesso remittente reputasse, a torto o a ragione, inesistente. (Nella specie, la S.C., sulla scorta dell'enunciato principio, ha cassato con rinvio l'impugnata sentenza, con la cui motivazione, in violazione delle norme che governano la solidarietà passiva nei rapporti obbligatori, era stato erroneamente ravvisato che la convinzione dell'esclusiva responsabilità del conducente di un veicolo, la quale aveva indotto il danneggiato ad orientare la sua azione solo contro la società assicuratrice dello stesso veicolo, oltre che del suo proprietario, aveva comportato l'abbandono della possibilità di azione contro il proprietario dell'automezzo nel quale egli aveva preso posto, così desumendone la rinuncia a quest'ultima azione).
Testo massima n. 2
Nel caso di rinuncia alla solidarietà a favore di taluno dei condebitori, mentre, per un verso, nei rapporti esterni con il creditore il beneficiario della rinuncia rimane tenuto al pagamento soltanto della sua quota, per altro verso lo stesso creditore conserva l'azione "in solido" contro gli altri debitori, non destinatari della rinuncia, per l'intero suo credito, compresa, perciò, la quota del beneficiario ex art. 1311 cod. civ., posto che il creditore che rinuncia alla solidarietà a favore di qualcuno tra i condebitori non può mutare la qualificazione della natura dell'obbligazione. Infatti, quest'ultima, se dipende da un medesimo titolo, non può atteggiarsi come solidale nei confronti di alcuni e non di tutti i coobbligati, come, del resto, è confermato dall'art. 1313 cod. civ., che specifica la regola generale dell'art. 1299, secondo comma, cod. civ., con disposizione da ritenersi applicabile anche ai rapporti interni di regresso tra i condebitori, oltre che a quelli esterni, prevedendo, in ordine ai rapporti interni, il diritto del condebitore solidale, che ha pagato per l'intero e non è riuscito ad ottenere la quota di un condebitore insolvente, di esercitare azione di regresso verso il beneficiario della rinuncia sia della parte proporzionale della quota dell'insolvente sia dell'intera quota propria dello stesso beneficiario. (Cassa con rinvio, App. Roma, 28 novembre 2002).