14 Mag Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 7294 del 16 aprile 2004
Testo massima n. 1
Con riferimento all’azione di regresso dell’Inail nei confronti della società datrice di lavoro del dipendente infortunato, qualora il giudice civile ha accertato incidenter tantum la responsabilità solidale di tutti i responsabili dell’infortunio [ nel caso di specie l’amministratore unico e il capocantiere, anch’egli lavoratore subordinato, oltre al direttore dei lavori ], la prescrizione dell’azione — decorrente dalla sentenza penale irrevocabile, ex art. 112, del D.P.R. n. 1124 del 1965 — è interrotta anche nei confronti della società dall’atto interruttivo pervenuto ad uno degli obbligati solidali [ nella specie al capocantiere ] ai sensi dell’art. 1310 c.c., restando irrilevante che il soggetto cui l’atto interruttivo è pervenuto sia stato prosciolto per prescrizione del reato e che sia rimasto estraneo al processo civile.
Articoli correlati
[adrotate group=”9″]