Cass. civ. n. 1786 del 7 luglio 1962
Testo massima n. 1
La spedizione della sentenza in forma esecutiva fuori dei casi preveduti dalla legge, e cioè fuori dalle ipotesi in cui ne sia stata concessa la esecuzione provvisoria ovvero siano decorsi i termini per proporre appello contro la medesima, non ne determina in alcun modo la nullità, ma può soltanto essere rilevata nel procedimento di esecuzione.