14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 4244 del 21 giugno 1988
Testo massima n. 1
A differenza della sospensione della prescrizione, la quale non ha effetto nei confronti degli altri debitori in solido [ art. 1310, secondo comma, c.c. ], l’interruzione della prescrizione, avvenuta con la notificazione dell’atto con cui si inizia il giudizio [ art. 2943, primo comma ] permane fino al momento in cui passa in giudicato la sentenza che definisce il giudizio stesso [ art. 2945, secondo comma ] ed ha effetto contro i condebitori solidali del convenuto [ art. 1310, primo comma ], e, quindi, contro tutte le persone alle quali sia imputabile il fatto dannoso [ art. 2055, primo comma ]. Tale effetto permanente che impedisce, nelle more processuali, l’inizio di un nuovo periodo di prescrizione, non trova deroga nell’ipotesi di interruzione del processo [ nella specie, per la sopravvenuta dichiarazione di fallimento del debitore ], restando escluso solo se il processo si estingue [ art. 2945, terzo comma, c.c. ].
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