Cass. civ. n. 1639 del 16 maggio 1956
Testo massima n. 1
Il contenuto della sentenza non definitiva, nella disciplina dell'art. 279 del codice di procedura civile non comprende la soluzione delle questioni relative alla ammissibilità e rilevanza dei mezzi istruttori proposti dalle parti o da disporre d'ufficio, che si rendono necessari per l'ulteriore istruzione, dovendo tali questioni essere decise con ordinanza del giudice istruttore o del collegio a norma degli artt. 187, quinto comma, 178 e 279, c.p.c. Pertanto se il collegio, in violazione delle norme dianzi citate, pronunci con la sentenza definitiva decisioni di merito e provvedimenti sulla rilevanza e ammissibilità di mezzi istruttori, questi ultimi provvedimenti sono modificabili e revocabili dallo stesso collegio né sono soggetti ai mezzi di impugnazione previsti per le sentenze.