14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 5518 del 16 maggio 1991
Testo massima n. 1
L’art. 1310 c.c., concernente l’interruzione della prescrizione delle obbligazioni solidali, non è applicabile nell’ipotesi in cui, avendo il danneggiato chiesto il risarcimento del danno ad un soggetto ed avendo costui indicato come responsabile esclusivo un diverso soggetto, del quale il danneggiato chiede la condanna in proprio favore, la controversia si risolve nell’identificazione in via alternativa del responsabile esclusivo, rimanendo così negata la configurabilità di una solidarietà tra condebitori.
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