Cass. civ. n. 3007 del 22 ottobre 1954
Testo massima n. 1
Non può essere dedotta come motivo di revocazione la mancanza di legittimazione della parte nel giudizio in cui è stata pronunziata la sentenza, impugnata per revocazione.
Non può essere dedotta come motivo di revocazione la mancanza di legittimazione della parte nel giudizio in cui è stata pronunziata la sentenza, impugnata per revocazione.