Cass. civ. n. 2337 del 2 agosto 1951

Testo massima n. 1


La domanda per revocazione, tempestivamente proposta dinanzi a giudice incompetente, vale ad evitare la decadenza, se il processo viene riassunto entro il nuovo termine stabilito. La domanda per revocazione, a termini dell'art. 396 c.p.c., delle parti non appellate di una sentenza di primo grado, va proposta non già dinanzi al giudice di secondo grado che abbia pronunciato nell'appello contro altre parti della sentenza stessa, ma dinanzi al giudice di primo grado, anche se queste ultime sono dipendenti dalle parti appellate.

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