Cass. civ. n. 2685 del 15 marzo 1949
Testo massima n. 1
Se il difensore, con foglio separato da lui sottoscritto, invia o presenta alla Suprema Corte la dichiarazione con cui il ricorrente rinuncia al ricorso per cassazione, la rinunzia si ha come sottoscritta anche dall'avvocato e quindi è valida a termine dell'art. 390, comma secondo, c.p.c.