Cass. civ. n. 2152 del 4 agosto 1949
Testo massima n. 1
Le parti possono impugnare per revocazione una sentenza solo nei casi tassativamente elencati dall'art. 395 c.p.c. tra i quali non è compreso quello della collusione, per il quale l'impugnazione può essere proposta soltanto dal P.M. ai sensi dell'art. 397 c.p.c.
Testo massima n. 2
Le disposizioni contenute nell'art. 398 c.p.c., relative alla proposizione della domanda per revocazione, sono limitate ai casi previsti dall'art. 395 c.p.c., e non si riferiscono alle speciali impugnazioni per revocazione da parte del P.M. previste dall'art. 397 c.p.c.