Cass. civ. n. 803 del 8 luglio 1946
Testo massima n. 1
Nel sistema del codice di rito civile non esistono ordinanze suscettibili di dar vita ad un giudicato in senso sostanziale, aventi cioè efficacia al di fuori del processo, e preclusive, aventi cioè efficacia nel processo; esistono soltanto ordinanze del giudice istruttore o del collegio che possono essere revocate o modificate con la pronuncia di merito.