14 Mag Cassazione penale Sez. I sentenza n. 43231 del 1 ottobre 2018
Testo massima n. 1
La disciplina della fungibilità per custodia cautelare o pena espiata senza titolo, di cui all’art. 657, comma 3, cod. proc. pen., non si applica con riferimento a pena dichiarata estinta per indulto. [ In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto illegittimo il provvedimento con cui il giudice dell’esecuzione – adito dal P.M. su segnalazione della Corte d’appello nell’ambito di un procedimento di riparazione per ingiusta detenzione derivante da custodia cautelare subita senza titolo – aveva d’ufficio revocato l’indulto, pertinente a diverso titolo, nei limiti della misura di pena riconosciuta fungibile, in assenza di cause di revoca del beneficio ].
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