14 Mag Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 49921 del 2 novembre 2018
Testo massima n. 1
In tema di contestazione in forma cosiddetta “aperta”, la “identità del fatto”, che rileva ai fini dell’operatività del principio del “ne bis in idem”, non sussiste qualora, in relazione a periodi diversi, siano contestati all’imputato due diversi reati permanenti nell’ambito della stessa associazione. [ Fattispecie in cui la Corte ha escluso la violazione di tale principio nel caso in cui, a fronte dell’accertamento di colpevolezza dell’imputato relativo alla partecipazione a un’associazione finalizzata al traffico di stupefacenti fino a una certa data, gli si era contestato, in relazione a un periodo successivo, lo svolgimento della diversa condotta di organizzatore nell’ambito della medesima consorteria, che, pur se in continuità successoria con quella oggetto del precedente accertamento, aveva mutato, almeno in parte, compagine e luoghi di commissione dell’attività illecita ].
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