14 Mag Cassazione penale Sez. V sentenza n. 57028 del 18 dicembre 2018
Posted at 15:17h
in Massimario
Testo massima n. 1
Nell’ipotesi in cui il giudice di appello condanni la parte civile al pagamento delle spese di costituzione e difesa in giudizio in favore dell’imputato, ma ometta la corrispondente liquidazione, può provvedervi la Corte di cassazione, ai sensi dell’art. 620, comma 1, lett. l ], cod. proc. pen., annullando senza rinvio la sentenza impugnata, atteso che tale attività non comporta l’esame degli atti e la formulazione di giudizi di merito.
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