Cass. pen. n. 32347 del 13 luglio 2018
Testo massima n. 1
In tema di giudizio di cassazione, l'inammissibilità originaria del motivo di ricorso relativo alla responsabilità dell'imputato determina l'irrilevanza del decorso del termine di prescrizione quando si renda necessaria esclusivamente la rettifica della pena ex art. 619, comma 2, cod. proc. pen. (attività di mero computo non attinente al contenuto decisorio della sentenza), poiché il giudizio sul reato contestato risulta interamente esaurito, con conseguente formazione del giudicato.