Cass. pen. n. 51169 del 9 novembre 2018

Testo massima n. 1


In tema di concordato con rinunzia agli altri motivi di appello, ai sensi dell'art. 599-bis, cod. proc. pen., l'accordo delle parti non implica rinuncia alla prescrizione che, ai sensi dell'art.157, comma 7, cod. proc. pen., deve avere forma espressa; ne consegue che, qualora il giudice di appello non rilevi l'intervenuta prescrizione del reato, detto errore può essere dedotto mediante ricorso per cassazione.

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