Avvocato.it

Cassazione penale Sez. II sentenza n. 53792 del 30 novembre 2018

Cassazione penale Sez. II sentenza n. 53792 del 30 novembre 2018

Testo massima n. 1

Nel caso di giudizio di primo grado iniziato nel vigore della disciplina sulla contumacia, qualora il giudice abbia successivamente rilevato l’irregolarità della citazione a giudizio dell’imputato e ne abbia disposto la rinnovazione nella vigenza della legge 28 aprile 2014, n. 67, trovano integrale applicazione le nuove disposizioni sull’assenza, per effetto delle quali l’imputato assente non ha diritto alla notifica dell’estratto contumaciale della sentenza di primo grado. [ In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto immune da censure la dichiarazione di inammissibilità dell’appello per tardività, pronunciata dal giudice di merito ].

[adrotate group=”23″]

Se la soluzione non è qui, contattaci

Non esitare, siamo a tua disposizione

Email

Esponi il tuo caso allegando, se del caso, anche dei documenti

Telefono

Una rapida connessione con gli avvocati del nostro team

Chat

On line ora! Al passo con i tempi per soddisfare le tue esigenze