14 Mag Cassazione penale Sez. II sentenza n. 53792 del 30 novembre 2018
Testo massima n. 1
Nel caso di giudizio di primo grado iniziato nel vigore della disciplina sulla contumacia, qualora il giudice abbia successivamente rilevato l’irregolarità della citazione a giudizio dell’imputato e ne abbia disposto la rinnovazione nella vigenza della legge 28 aprile 2014, n. 67, trovano integrale applicazione le nuove disposizioni sull’assenza, per effetto delle quali l’imputato assente non ha diritto alla notifica dell’estratto contumaciale della sentenza di primo grado. [ In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto immune da censure la dichiarazione di inammissibilità dell’appello per tardività, pronunciata dal giudice di merito ].
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