14 Mag Cassazione penale Sez. V sentenza n. 44181 del 4 ottobre 2018
Testo massima n. 1
In tema di indagini difensive, è inammissibile la richiesta di incidente probatorio per il compimento di accertamenti tecnici poiché l’incidente probatorio è previsto, dalle norme sulle indagini difensive, soltanto per l’audizione di persone informate nell’ipotesi di cui all’art. 391-bis, comma 10 e 11, cod. proc. pen., disposizione non suscettibile di applicazione analogica a diversa attività difensiva, trovando, invece, il compimento di accertamenti tecnici non ripetibili la propria disciplina specifica nell’art. 391-decies cod. proc. pen.
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