Cass. pen. n. 54415 del 5 dicembre 2018
Testo massima n. 1
In tema di convalida del fermo disposto dalla polizia giudiziaria, il termine di quarantotto ore imposto dalla legge per gli adempimenti del giudice fa riferimento soltanto alla fissazione e al momento di inizio dell'udienza di convalida e non anche al momento in cui è emessa la decisione, che può quindi essere adottata successivamente, purché intervenga a chiusura dell'udienza senza soluzione di continuità.