14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 15462 del 11 giugno 2008
Posted at 16:41h
in Massimario
Testo massima n. 1
La misura del risarcimento del danno, determinata, con sentenza passata in giudicato, nei confronti di uno dei corresponsabili in solido, non può essere aumentata, per effetto di sopravvenuta svalutazione monetaria, nei confronti di altro coobbligato, successivamente convenuto in separato giudizio, ove questi, ai sensi e nei limiti consentiti dall’art. 1306, comma secondo, c.c., opponga al creditore detto giudicato.
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