14 Mag Cassazione penale Sez. III sentenza n. 38850 del 23 agosto 2018
Testo massima n. 1
In tema di impugnazione di misure cautelari reali, è onere del ricorrente, che, ai sensi dell’art. 325, comma 1, cod. proc. pen., lamenti l’omesso esame dei punti decisivi per l’accertamento del fatto sui quali è stata fondata l’emissione di un decreto di sequestro preventivo, allegare al ricorso l’elemento indiziario dirimente di cui eccepisce l’omesso esame; dare prova della sua effettiva esistenza tra gli atti trasmessi al tribunale del riesame o comunque della sua acquisizione nel corso dell’udienza camerale; spiegarne la natura decisiva alla luce sia della limitata cognizione del giudice del riesame [ cui non può essere demandato un giudizio anticipato sulla responsabilità di chi chiede il riesame del provvedimento cautelare reale ], sia del fatto che ai fini del sequestro preventivo, sono sufficienti gli indizi del reato, e non i gravi indizi di colpevolezza, con la conseguenza che il provvedimento può riguardare anche beni di proprietà di terzi estranei al reato ipotizzato.
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