14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 12260 del 27 maggio 2009
Testo massima n. 1
In tema di limiti soggettivi del giudicato, il disposto degli artt. 1306 e 1310 c.c. – i quali prevedono con riferimento alle obbligazioni solidali, e quindi ad un rapporto con pluralità di parti, ma scindibile, che i condebitori i quali non abbiano partecipato al giudizio tra il creditore ed altro condebitore possano opporre al primo la sentenza favorevole al secondo [ ove non basata su ragioni personali ] – costituiscono espressione di un più generale principio, operante “a fortiori” con riguardo a rapporti caratterizzati da inscindibilità, secondo cui alla parte non impugnante si estendono gli effetti derivanti dall’accoglimento dell’impugnazione proposta da altre parti contro una sentenza sfavorevole emessa nei confronti di entrambi. [ Nella specie la S.C. ha affermato l’enunciato principio di diritto ai sensi dell’art. 384, comma primo, c.p.c., come novellato dall’ars. 12 del D.L.vo n. 40 del 2006, ritenendo l’immediata applicabilità di tale norma nella controversia esaminata, malgrado il ricorso fosse stato proposto avverso sentenza pubblicata anteriormente al 2 marzo 2006, sul presupposto che essa riguardava l’attività del giudice, senza alcun effetto per le parti ].
Articoli correlati
[adrotate group=”9″]