Cass. civ. n. 909 del 21 marzo 1969
Testo massima n. 1
L'art. 1306 c.c., nel sancire la non opponibilità della sentenza al creditore (o al debitore) solidale che non ha partecipato al processo, si riferisce al condebitore e al creditore rimasto estraneo al rapporto processuale, ma non riguarda il contumace, che, quale parte regolarmente citata e non comparsa, è tenuta a sopportare le conseguenze del giudizio.