14 Mag Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 18840 del 2 maggio 2018
Posted at 15:18h
in Massimario
Testo massima n. 1
La nullità dell’interrogatorio della persona sottoposta a misura cautelare ex art. 294 cod. proc. pen., nell’ipotesi di incompleto deposito degli atti presso la cancelleria del giudice a norma dell’art. 291, comma 3, cod. proc. pen., ha carattere intermedio ed è, pertanto, deducibile solo fino al compimento dell’atto. [ Fattispecie relativa al mancato deposito di un faldone di atti contenenti alcune dichiarazioni, menzionate nella richiesta del pubblico ministero e riportate nell’ordinanza cautelare ].
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