14 Mag Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 26045 del 7 giugno 2018
Testo massima n. 1
Nel caso in cui l’interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare venga effettuato alla presenza del difensore di fiducia che sottoscriva il verbale dopo aver apposto la dicitura “per presa visione e rinunzia avviso di deposito”, il “dies a quo” per la proposizione della richiesta di riesame decorre dalla data di tale rinunzia. [ Nella specie, la Corte ha ritenuto che, non essendo previsto in nessuna norma l’avviso al difensore del deposito del verbale di interrogatorio dell’indagato e non potendo, quindi, la rinunzia avere ad oggetto un diritto inesistente, alla dicitura apposta dal difensore non poteva attribuirsi altro significato che quello di rinunzia alla notificazione dell’avviso dell’ordinanza che dispone la misura ].
Articoli correlati
[adrotate group=”23″]