14 Mag Cassazione civile Sez. I sentenza n. 1974 del 1 giugno 1976
Testo massima n. 1
Nell’ipotesi di pronunzia di assoluzione di più soggetti chiamati a rispondere come condebitori in solido, la notificazione della sentenza, ancorché eseguita all’unico soccombente su richiesta di uno solo dei soggetti vittoriosi, vale a far decorrere il termine per proporre l’impugnazione anche contro tutte le altre parti. Infatti il vincolo di solidarietà comporta che, decorso inutilmente il termine per proporre l’impugnazione contro il notificante, la pronunzia assolutoria acquista efficacia di giudicato nei confronti del medesimo; e tale giudicato fa stato — a norma dell’art. 1306 c.c. — anche a favore dei litisconsorti vittoriosi, qualora la decisione sia basata sulla radicale negazione del rapporto obbligatorio e non su ragioni personali al litisconsorte notificante.
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