Cass. civ. n. 30838 del 29 novembre 2018

Testo massima n. 1


Il giudicato esterno, in quanto provvisto di "vis imperativa" e indisponibilità per le parti, va assimilato agli "elementi normativi", sicché la sua interpretazione deve essere effettuata alla stregua dell'esegesi delle norme (e non già degli atti e dei negozi giuridici), in base agli artt. 12 ss. disp. prel. c.c., con conseguente sindacabilità degli eventuali errori interpretativi sotto il profilo della violazione di legge.

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