Cass. civ. n. 28456 del 7 novembre 2018

Testo massima n. 1


Qualora un contratto collettivo di diritto comune venga stipulato a tempo indeterminato, senza l'indicazione di un termine di scadenza, le parti sono libere di recederne unilateralmente, salva la valutazione dell'idoneità del singolo atto ad assumere valore di disdetta. (Nella specie, è stato dichiarato inammissibile il ricorso avverso la sentenza di merito che, pur muovendo dall'erronea tesi della irrecedibilità, aveva negato valore di disdetta ad un accordo sindacale che si era limitato ad affermare la non assorbibilità dell'indennità CRIAS nel premio di rendimento oggetto dell'accordo).