14 Mag Cassazione civile Sez. I sentenza n. 5619 del 26 giugno 1987
Testo massima n. 1
La sentenza dichiarativa della filiazione naturale produce, ai sensi dell’art. 277 c.c., gli stessi effetti del riconoscimento, per cui pone a carico del genitore, fin dalla nascita del figlio, tutti i doveri inerenti al rapporto di filiazione legittima [ art. 261 c.c. ], compresi quelli di mantenimento, educazione e istruzione. Pertanto, il genitore che ha provveduto al mantenimento del figlio, ha diritto di ripetere la quota delle relative spese nei confronti del soggetto del quale è stata accertata la paternità o la maternità naturale, in applicazione analogica dell’art. 1299 c.c., che prevede il regresso tra condebitori solidali quando l’obbligazione sia stata adempiuta da uno solo di essi, alla stregua del principio che si trae dall’art. 148 [ richiamato dall’art. 261 c.c. per la filiazione naturale ] che, prevedendo l’azione giudiziaria contro il genitore inadempiente, postula il diritto di quello adempiente di agire in regresso nei confronti dell’altro.
Articoli correlati
[adrotate group=”9″]