Cass. civ. n. 25716 del 15 ottobre 2018
Testo massima n. 1
È compresa nella categoria delle obbligazioni cosiddette "portabili" quella concernente il trattamento di fine rapporto che configura, a carico del datore di lavoro, un debito liquido e determinato nel suo ammontare (ovvero agevolmente determinabile mediante criteri stringenti sulla base di prefissate operazioni di calcolo), da adempiere, ai sensi dell'art. 1182 c. c., presso il domicilio del creditore.
Testo massima n. 2
A seguito delle decisioni della Corte cost. n. 477 del 2002 e n. 28 del 2004, la notificazione del decreto ingiuntivo deve ritenersi perfezionata, per il notificante, al momento della consegna del plico all'ufficiale giudiziario, in virtù di un principio di portata generale, posto a tutela dell'interesse del notificante a non vedersi addebitato l'esito intempestivo del procedimento notificatorio per la parte sottratta alla sua disponibilità.