14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 2011 del 1 marzo 1994
Posted at 16:13h
in Massimario
Testo massima n. 1
I condebitori, nei cui confronti il debitore che ha adempiuto fa valere il suo diritto di regresso, possono opporre i fatti estintivi, impeditivi o limitativi del debito comune solo se questi fatti, essendo precedenti alla data dell’adempimento, avrebbero potuto essere opposti al creditore nel momento dell’adempimento, e non anche se si tratta di fatti successivi, dei quali pretendano di avvantaggiarsi ai danni del coobbligato che ha pagato.
Articoli correlati
[adrotate group=”9″]