Cass. civ. n. 23850 del 2 ottobre 2018
Testo massima n. 1
L'azione di reintegrazione è idonea ad interrompere il possesso "ad usucapionem", non rilevando l'esito dell'azione medesima, ma la volontà di riacquistare il possesso mediante un atto idoneo ad instaurare il giudizio.
Testo massima n. 2
Il decreto di espropriazione è idoneo a fare acquisire la proprietà piena del bene e ad escludere qualsiasi situazione di diritto o di fatto con essa incompatibile e, qualora il precedente proprietario o un soggetto diverso continuino a svolgere sulla cosa attività corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà, la notifica del detto decreto comporta la perdita dell'"animus possidendi", con la conseguenza che, ai fini della configurabilità di un nuovo possesso "ad usucapionem", è necessario un atto di "interversio possessionis". (Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 14/02/2013).