14 Mag Cassazione civile Sez. I sentenza n. 12366 del 7 dicembre 1998
Testo massima n. 1
In tema di obbligazioni, la presunzione di solidarietà dettata con riferimento ai rapporti esterni tra creditore e plurabilità di debitori non si estende ai rapporti interni tra i condebitori solidali, spiegando, per converso, efficacia, tra questi ultimi, l’opposto principio della parziarietà dell’obbligazione, con la conseguenza che, nella ipotesi di pagamento parziale del debito solidale, al condebitore adempiente spetta l’azione di regresso nei confronti degli altri condebitori soltanto se la somma da lui pagata ecceda la quota di sua spettanza, e soltanto nei limiti di tale eccedenza, previa concreta dimostrazione, in sede giudiziaria, che la prestazione da lui esecutiva risulti effettivamente superiore alla sua quota.
Articoli correlati
[adrotate group=”9″]